30.1 - Gli edifici
in aree agricole o boscate che
abbiano in atto, ovvero acquisito alla data del 8/4/2002 una
destinazione residenziale, nell’ambito della propria pertinenza
urbanistica, che è quella ricavabile dalle risultanze catastali,
possono essere sottoposti ad interventi fino alla ristrutturazione e/o
alla demolizione con ricostruzione, ovvero sostituzione edilizia di cui
all’articolo 78 comma 1 lettera h) della L.R. 1/2005, anche sul mappale
contiguo, comunque entro una distanza massima di 50 metri dall’impronta
a terra del fabbricato, ivi incluso l’accorpamento di edifici
secondari, finalizzati a realizzare o mantenere categorie di
utilizzazione di cui al successivo comma 30.3. Sempre nei limiti della
pertinenza urbanistica, è ammessa la costruzione di manufatti per
parcheggi pertinenziali, annessi a carattere temporaneo e/o strutture
in precario, secondo le precisazioni definite dal Regolamento Edilizio,
nonché interventi di sistemazione superficiale non quantificabili in
termini di volume, quali: parcheggi, piscine, vegetazione integrativa,
pensiline, volumi tecnici, muri e altri sistemi di recinzione (le
piscine sono ammesse purché non emergano dal piano di campagna a
sistemazione avvenuta; nelle aree collinari, o comunque in pendenza, la
realizzazione è ammessa a condizione di non modificare terrazzamenti,
ciglionamenti, muri a secco o altra opera esistente di sistemazione
idraulica del terreno). E’ inoltre ammessa la realizzazione di
manufatti precari come definiti all’art.26.12.3;
per il solo ricovero animali le dimensioni massime devono corrispondere
ai minimi previsti dai regolamenti vigenti in materia. Ogni intervento
è ammesso a condizione che non vengano abbattuti alberi e che la resede
risulti per almeno il 50% sistemata a verde e/o comunque con
pavimentazioni percolanti. Per ogni lotto, a condizione che non risulti
ubicato nelle zone periurbane o boscate di cui ai precedenti articoli 27.2, 29.1, 29.2 è
ammessa inoltre la possibilità di realizzare, anche in più soluzioni
nel tempo, ampliamenti nel limite massimo di 160 mc.
30.2 –
Per gli edifici rurali o dismessi dall’uso agricolo che non abbiano
ancora acquisito una destinazione urbanistica diversa alla data del
8/4/2002 si applica la seguente disciplina:
30.2.1 -
Per quelli di volumetria non inferiore a 90 mc., a condizione che non
siano collocati nelle zone agricole periurbane o boscate di cui ai
precedenti articoli 27.2,
29.1,
29.2,
sono ammessi i medesimi interventi e capacità edificatorie di cui al
precedente comma 30.1 riferite all’intero lotto (nel caso di presenza
di più manufatti sullo stesso lotto, maggiori di 90 mc., l’aumento
volumetrico può applicarsi solo una sola volta).
30.2.2 -
Per quelli di volumetria inferiore a 90 mc., e comunque per tutti
quelli collocati nelle zone boscate o agricole periurbane, è ammessa la
possibilità di ristrutturare, demolire, ricostruire, o anche accorpare
volumetrie distinte di annessi o corpi secondari, nei limiti della
volumetria esistente alla data del 8/4/2002 a condizione che non
vengano abbattuti alberi e che la resede risulti per almeno il 50%
sistemata a verde e/o comunque con pavimentazioni percolanti.
L’edificio venutosi a creare a seguito di tali accorpamenti, anche se
superiore a 90 mc., non potrà tuttavia usufruire di nessun ampliamento.
30.3 – Per gli interventi di
cui al precedente comma 30.1 , sono ammesse le seguenti categorie di
utilizzazione: A1, A3, A4, B2.5, B3.1, B3.2, B4.3.5, B4.3.6,
B4.6, C1.1, C4, D3.
Se esistenti alla data del 8/4/2002, sono ammesse anche altre categorie
di utilizzazione. Per gli interventi di cui al precedente comma 30.2.
oltre alla destinazione d’uso esistente sono ammesse le categorie A
e D3.
30.4 -
Per gli edifici aventi destinazione produttiva o terziaria, non legata
alla conduzione del fondo, o terziaria, in deroga alle disposizioni di
cui al precedente
art. 8, sono ammessi:
- interventi
di consolidamento della funzione produttiva o terziaria nell’ambito
delle categorie di utilizzazione in atto (categorie di utilizzazione C,
B1 o B2) o
di trasformazione della funzione produttiva in funzioni di servizio B4
compatibili, mediante interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e/o ristrutturazione estesi all’intera unità o a parti di
questa.
- interventi trasformazione della
funzione produttiva o terziaria, nell’ambito della categoria di
utilizzazione residenziale (A), mediante uno specifico piano attuativo
nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: It = 0,2
mc/mq.; H = 7 m.; St pari alla Sf attuale fino ad un massimo
computabile di 3000 mq, unità immobiliari massime realizzabili = 2. Non
è necessario il ricorso al piano attuativo nel caso in cui la
superficie coperta del nuovo fabbricato occupi spazi interamente
interni a quella esistente, nel rispetto dei seguenti parametri: If =
0,2 mc/mq.; H = 7 m; Sf pari all’attuale computabile fino ad un massimo
di 3000 mq, unità immobiliari massime realizzabili = 2.
I
manufatti aventi destinazione d’uso a serra o aventi avuto origine a
serra e subìto cambio di destinazione e comunque aventi caratteristiche
tipologiche e/o costruttive proprie della serra non possono
essere
oggetto di trasformazione di cui ai punti a) e b) del presente comma e
per essi sono consentiti interventi fino alla straordinaria
manutenzione.
30.5 –
E’ ammessa in aree agricole la realizzazione di parcheggi in terra
battuta, verde meccanizzato o inerbiti a servizio di edifici
appartenenti alle zone urbanistiche di cui agli articoli dal 39 al 43
delle presenti norme, a condizione che non vengano abbattuti alberi e
purchè in adiacenza alle zone urbanistiche stesse o da queste separate
da viabilità.
30.6 – Sono consentiti
in aree agricole interventi di inserimento e sviluppo di reti
canalizzate per servizi di urbanizzazione primaria, nonchè la
realizzazione di volumi tecnici funzionali e a corredo di modesto
impatto (inferiori o uguali a 10 mc) e l’adeguamento di
eventuali impianti tecnologici
già esistenti in zona agricola.
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