SIT Sistema Informativo Territoriale - Lucca  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

         Testo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2012     


















         
Art. 30 – Interventi a fini non agricoli

30.1 - Gli edifici in aree agricole o boscate che abbiano in atto, ovvero acquisito alla data del 8/4/2002 una destinazione residenziale, nell’ambito della propria pertinenza urbanistica, che è quella ricavabile dalle risultanze catastali, possono essere sottoposti ad interventi fino alla ristrutturazione e/o alla demolizione con ricostruzione, ovvero sostituzione edilizia di cui all’articolo 78 comma 1 lettera h) della L.R. 1/2005, anche sul mappale contiguo, comunque entro una distanza massima di 50 metri dall’impronta a terra del fabbricato, ivi incluso l’accorpamento di edifici secondari, finalizzati a realizzare o mantenere categorie di utilizzazione di cui al successivo comma 30.3. Sempre nei limiti della pertinenza urbanistica, è ammessa la costruzione di manufatti per parcheggi pertinenziali, annessi a carattere temporaneo e/o strutture in precario, secondo le precisazioni definite dal Regolamento Edilizio, nonché interventi di sistemazione superficiale non quantificabili in termini di volume, quali: parcheggi, piscine, vegetazione integrativa, pensiline, volumi tecnici, muri e altri sistemi di recinzione (le piscine sono ammesse purché non emergano dal piano di campagna a sistemazione avvenuta; nelle aree collinari, o comunque in pendenza, la realizzazione è ammessa a condizione di non modificare terrazzamenti, ciglionamenti, muri a secco o altra opera esistente di sistemazione idraulica del terreno). E’ inoltre ammessa la realizzazione di manufatti precari come definiti all’art.26.12.3; per il solo ricovero animali le dimensioni massime devono corrispondere ai minimi previsti dai regolamenti vigenti in materia. Ogni intervento è ammesso a condizione che non vengano abbattuti alberi e che la resede risulti per almeno il 50% sistemata a verde e/o comunque con pavimentazioni percolanti. Per ogni lotto, a condizione che non risulti ubicato nelle zone periurbane o boscate di cui ai precedenti articoli 27.2, 29.1, 29.2 è ammessa inoltre la possibilità di realizzare, anche in più soluzioni nel tempo, ampliamenti nel limite massimo di 160 mc.

30.2 – Per gli edifici rurali o dismessi dall’uso agricolo che non abbiano ancora acquisito una destinazione urbanistica diversa alla data del 8/4/2002 si applica la seguente disciplina:

30.2.1 - Per quelli di volumetria non inferiore a 90 mc., a condizione che non siano collocati nelle zone agricole periurbane o boscate di cui ai precedenti articoli 27.2, 29.1, 29.2, sono ammessi i medesimi interventi e capacità edificatorie di cui al precedente comma 30.1 riferite all’intero lotto (nel caso di presenza di più manufatti sullo stesso lotto, maggiori di 90 mc., l’aumento volumetrico può applicarsi solo una sola volta).

30.2.2 - Per quelli di volumetria inferiore a 90 mc., e comunque per tutti quelli collocati nelle zone boscate o agricole periurbane, è ammessa la possibilità di ristrutturare, demolire, ricostruire, o anche accorpare volumetrie distinte di annessi o corpi secondari, nei limiti della volumetria esistente alla data del 8/4/2002 a condizione che non vengano abbattuti alberi e che la resede risulti per almeno il 50% sistemata a verde e/o comunque con pavimentazioni percolanti. L’edificio venutosi a creare a seguito di tali accorpamenti, anche se superiore a 90 mc., non potrà tuttavia usufruire di nessun ampliamento.

30.3 – Per gli interventi di cui al precedente comma 30.1 , sono ammesse le seguenti categorie di utilizzazione: A1, A3, A4, B2.5, B3.1, B3.2, B4.3.5, B4.3.6, B4.6, C1.1, C4, D3. Se esistenti alla data del 8/4/2002, sono ammesse anche altre categorie di utilizzazione. Per gli interventi di cui al precedente comma 30.2. oltre alla destinazione d’uso esistente sono ammesse le categorie A e D3.

30.4  - Per gli edifici aventi destinazione produttiva o terziaria, non legata alla conduzione del fondo, o terziaria, in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 8, sono ammessi:

  • interventi di consolidamento della funzione produttiva o terziaria nell’ambito delle categorie di utilizzazione in atto (categorie di utilizzazione C, B1 o B2) o di trasformazione della funzione produttiva in funzioni di servizio B4 compatibili, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o ristrutturazione estesi all’intera unità o a parti di questa.
  • interventi trasformazione della funzione produttiva o terziaria, nell’ambito della categoria di utilizzazione residenziale (A), mediante uno specifico piano attuativo nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: It = 0,2 mc/mq.; H = 7 m.; St pari alla Sf attuale fino ad un massimo computabile di 3000 mq, unità immobiliari massime realizzabili = 2. Non è necessario il ricorso al piano attuativo nel caso in cui la superficie coperta del nuovo fabbricato occupi spazi interamente interni a quella esistente, nel rispetto dei seguenti parametri: If = 0,2 mc/mq.; H = 7 m; Sf pari all’attuale computabile fino ad un massimo di  3000 mq, unità immobiliari massime realizzabili = 2.

I manufatti aventi destinazione d’uso a serra o aventi avuto origine a serra e subìto cambio di destinazione e comunque aventi caratteristiche tipologiche  e/o costruttive proprie della serra non possono essere oggetto di trasformazione di cui ai punti a) e b) del presente comma e per essi sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione.

30.5 – E’ ammessa in aree agricole la realizzazione di parcheggi in terra battuta, verde meccanizzato o inerbiti a servizio di edifici appartenenti alle zone urbanistiche di cui agli articoli dal 39 al 43 delle presenti norme, a condizione che non vengano abbattuti alberi e purchè in adiacenza alle zone urbanistiche stesse o da queste separate da viabilità.

30.6 – Sono consentiti in aree agricole interventi di inserimento e sviluppo di reti canalizzate per servizi di urbanizzazione primaria, nonchè la realizzazione di volumi tecnici funzionali e a corredo di modesto impatto (inferiori o uguali a 10 mc) e l’adeguamento di eventuali impianti tecnologici  già esistenti in zona agricola.

                                                                                                   Scarica le Normative Tecniche d'Attuazione   
                                                                                              ...... considera l'ambiente prima di stampare questa pagina