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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

         Testo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2012     


















         
Art. 29 – Aree boscate

Il Regolamento Urbanistico stabilisce una disciplina degli interventi sulla base di una distinzione del territorio boscato in due aree:

  • aree boscate a copertura fitta
  • aree boscate a copertura rada

Art. 29.1  – Aree boscate a copertura fitta

29.1.1 - In queste zone ogni intervento relativo ai suoli deve assicurare la conservazione e la tutela degli insiemi naturali e vegetazionali e/o il loro ripristino. In particolare dovrà essere garantito:

  • il mantenimento delle formazioni riparie dei corsi d'acqua naturali anche ai fini della difesa idraulica;
  • la conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo come associazioni vegetali lineari naturali, arboree o arbustive, i filari frangivento, alberature segnaletiche e stradali significative, delle piante isolate e quelle a gruppi isolati che rappresentano elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi monumentali;
  • il mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
  • il mantenimento delle alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali e loro eventuale ricostituzione;
  • l’allontanamento di essenze estranee e infestanti.

29.1.2 - E’ consentito l’adeguamento dei fabbricati esistenti all’esercizio dell’attività agricola e/o silvo-pastorale, mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione e demolizione con ricostruzione senza aumenti volumetrici. La costruzione di edifici a supporto dell’attività, ivi inclusi annessi, manufatti precari e serre, è ammessa esclusivamente a seguito di apposito P.M.A.A. e non deve comportare l’abbattimento di alberi a meno di non provvedere ad appositi interventi di ricostituzione vegetazionale favorendo la diffusione di specie autoctone o naturalizzate.

Art. 29.2 - Aree boscate a copertura rada

29.2.1 - In queste zone ogni intervento relativo ai suoli deve assicurare la conservazione e la tutela degli insiemi naturali e vegetazionali e/o il loro ripristino. In particolare dovrà essere garantita:

  • la prevenzione e repressione degli incendi boschivi
  • la difesa fitosanitaria
  • la manutenzione delle sistemazioni idraulico forestali e della rete scolante
  • la manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale
  • la motorietà e tempo libero.

29.2.2 - E’ consentito l’adeguamento dei fabbricati esistenti all’esercizio dell’attività agricola e/o silvo-pastorale, mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione e demolizione con ricostruzione senza aumenti volumetrici. E’ vietata la costruzione di edifici a supporto dell’attività, ivi inclusi annessi, manufatti precari e serre.

                                                                                                   Scarica le Normative Tecniche d'Attuazione   

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