Il Regolamento Urbanistico stabilisce una
disciplina degli
interventi sulla base di una distinzione del territorio boscato in due
aree:
- aree boscate a copertura fitta
- aree boscate a copertura rada
Art. 29.1
– Aree boscate a copertura fitta
29.1.1 -
In queste zone ogni intervento relativo ai suoli deve assicurare la
conservazione e la tutela degli insiemi naturali e vegetazionali e/o il
loro ripristino. In particolare dovrà essere garantito:
- il mantenimento delle formazioni riparie dei
corsi d'acqua naturali anche ai fini della difesa idraulica;
- la conservazione di elementi di particolare
interesse per il disegno
del suolo come associazioni vegetali lineari naturali, arboree o
arbustive, i filari frangivento, alberature segnaletiche e stradali
significative, delle piante isolate e quelle a gruppi isolati che
rappresentano elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi
monumentali;
- il mantenimento e ripristino all'interno dei
boschi di percorsi pedonali;
- il mantenimento delle alberature segnaletiche
di confine, di arredo e
stradali e loro eventuale ricostituzione;
- l’allontanamento di essenze estranee e
infestanti.
29.1.2 -
E’ consentito l’adeguamento dei fabbricati esistenti all’esercizio
dell’attività agricola e/o silvo-pastorale, mediante interventi edilizi
fino alla ristrutturazione e demolizione con ricostruzione senza
aumenti volumetrici. La costruzione di edifici a supporto
dell’attività, ivi inclusi annessi, manufatti precari e serre, è
ammessa esclusivamente a seguito di apposito P.M.A.A. e non deve
comportare l’abbattimento di alberi a meno di non provvedere ad
appositi interventi di ricostituzione vegetazionale favorendo la
diffusione di specie autoctone o naturalizzate.
Art. 29.2 - Aree
boscate a copertura rada
29.2.1 -
In queste zone ogni intervento relativo ai suoli deve assicurare la
conservazione e la tutela degli insiemi naturali e vegetazionali e/o il
loro ripristino. In particolare dovrà essere garantita:
- la prevenzione e repressione degli incendi
boschivi
- la difesa fitosanitaria
- la manutenzione delle sistemazioni idraulico
forestali e della rete scolante
- la manutenzione dei sentieri e della viabilità
forestale
- la motorietà e tempo libero.
29.2.2 -
E’ consentito l’adeguamento dei fabbricati esistenti all’esercizio
dell’attività agricola e/o silvo-pastorale, mediante interventi edilizi
fino alla ristrutturazione e demolizione con ricostruzione senza
aumenti volumetrici. E’ vietata la costruzione di edifici a supporto
dell’attività, ivi inclusi annessi, manufatti precari e serre.
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