8.1 – Le
costruzioni e le
relative aree limitrofe
di pertinenza, con destinazioni in contrasto con le previsioni o le
prescrizioni del Regolamento Urbanistico, ma che risultino essere in
atto alla data del 8/4/2002, possono essere mantenute in essere. Su
tali presenze possono essere realizzati gli interventi liberamente
eseguibili, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazioni senza aumento di carico urbanistico
oltre a quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche
di cui all’articolo 79 della L.R.1/2005, necessari a consentire la
suddetta utilizzazione.
8.2. -
Le prescrizioni e le previsioni del Regolamento Urbanistico possono
essere derogate solo nei casi previsti e con le procedure stabilite
dalla legge regionale.
8.3. - In
caso di edifici storici diruti per i quali risulta attualmente presente
almeno il 60% della volumetria originaria calcolata con metodo
geometrico č consentito conservare l’organismo edilizio ed assicurare
la funzionalitą mediante un insieme sistematico di opere, al fine di
recuperare la primitiva consistenza dell’immobile; su tali presenze
possono essere realizzati gli interventi liberamente eseguibili, di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione. L’intervento deve essere supportato da idonea
documentazione storico-archivistica (ad esempio perizia
fotointerpretativa) atta a definire l’esatta consistenza del fabbricato
pre-esistente.
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