Il Regolamento Urbanistico stabilisce una
disciplina degli
interventi edilizi legati all'esercizio dell'agricoltura sulla base di
una distinzione del territorio agricolo in quattro aree:
- aree agricole infraurbane
- aree agricole periurbane
- aree di prevalente uso agricolo
- aree agricole di interesse paesaggistico
Art. 27.1
– Aree agricole infraurbane
27.1.1 - In queste
zone sono ammesse attività agricole compatibili con la prossimità del
sistema insediativo.
27.1.2 -
In tali zone è vietata la costruzione di nuovi edifici, annessi o
serre. E’ ammessa la costruzione di manufatti precari secondo le
indicazioni di cui al precedente articolo 26.12.3.
27.1.3 -
E’ consentito l’adeguamento all’esercizio dell’attività agricola
mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione dei fabbricati o
degli annessi esistenti alla data del 8/4/2002. Gli annessi possono
essere anche demoliti, ricostruiti o accorpati.
Art. 27.2 – Aree
agricole periurbane
27.2.1 -
In queste zone sono ammesse attività agricole compatibili con la
prossimità del sistema insediativo, quali a titolo esemplificativo:
vigneti, oliveti e frutteti, condotti con i criteri di “agricoltura
biologica” e/o agricoltura integrata, impianti di arboricoltura da
legno, vivai, orti, impianti floricoli in pieno campo, garden center,
ecc.
27.2.2 – In tali
zone è consentita la costruzione e/o l’adeguamento di:
- edifici a carattere agricolo;
- di annessi;
- di serre, limitatamente a quelle a copertura
stagionale, secondo le definizioni di cui al precedente articolo.
27.2.2.1 -
La nuova costruzione di edifici o annessi non deve comportare
l’abbattimento di alberi di alto fusto. Nel caso di aziende organizzate
in più appezzamenti tra loro distanti oltre Km 1,5
l’intervento potrà
prevedere la realizzazione della volumetria frazionata anche in corpi
distinti. L’adeguamento all’esercizio dell’attività agricola può
avvenire mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione dei
fabbricati o degli annessi esistenti alla data del 8/4/2002. Gli
annessi possono essere anche demoliti, ricostruiti o accorpati. Sono
ammesse le seguenti categorie di utilizzazione: A2, C3, D3.E’
sempre ammessa la riconversione degli edifici a destinazione produttiva
(categorie di utilizzazione C1 o C2) per l’utilizzazione produttiva
agricola (categoria C3), a parità di volume.
27.2.2.2 -
La costruzione di serre a copertura stagionale, secondo le definizioni
di cui al precedente articolo, deve essere realizzata con elementi
metallici e la copertura in solo materiale plastico flessibile.
L’altezza minima all’imposta non potrà superare m 2.00, l’altezza
massima m 3.00, la larghezza della campata minore di m 6,00. La loro
installazione è sempre consentita previa semplice comunicazione al
sindaco con obbligo unilaterale di rimozione. Nel caso di utilizzazioni
quali Garden center è ammessa la costruzione di serre fisse o serre a
copertura pluristagionale purché la superficie coperta sia inferiore al
50% di quella della pertinenza. Tali strutture devono prevedere la
messa a dimora di siepi o filari alberati al fine di schermarne le
coperture e non possono comportare pavimentazioni che impermeabilizzino
i suoli.
27.2.2.3- E’ ammessa la
costruzione di manufatti precari secondo le indicazioni di cui al
precedente articolo 26.12.3.
Art. 27.3 – Aree di
prevalente uso agricolo
27.3.1 - In queste zone sono
ammesse tutte le attività agricole senza limitazioni.
27.3.2- In tali zone è
consentita la costruzione e/o l’adeguamento di edifici a carattere
agricolo, annessi o serre.
27.3.2.1 -
La nuova costruzione di edifici o annessi non deve comportare
l’abbattimento di alberi di alto fusto. Nel caso di aziende organizzate
in più appezzamenti tra loro distanti oltre Km 1,5 l’intervento potrà
prevedere la realizzazione della volumetria frazionata anche in corpi
distinti. Oltre alle possibilità edificatorie derivanti per legge e
senza la preventiva approvazione di un PMAA, per le unità poderali
aventi estensione maggiore di 10.000 mq e sulle quali sono in atto
prevalentemente coltivazioni di tipo specialistico (vigneti, oliveti,
ecc.), è consentito l’ampliamento o la nuova costruzione di un annesso
qualora il fondo ne risulti sprovvisto, per 25 mq di superficie utile,
con altezza media pari a m. 3.40, da realizzare con copertura a falda
inclinata e materiali tradizionali. L’adeguamento all’esercizio
dell’attività agricola può avvenire mediante interventi edilizi fino
alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi esistenti alla
data del 8/4/2002. Gli annessi possono essere anche demoliti,
ricostruiti o accorpati. Sono ammesse le seguenti categorie di
utilizzazione: A2, C3, D3.E’ sempre ammessa la
riconversione
degli edifici a destinazione produttiva (categorie di utilizzazione C1
o C2) per l’utilizzazione produttiva agricola (categoria C3), a parità
di volume.
27.3.2.2 -
Per la nuova costruzione di serre a copertura stagionale la struttura
portante deve essere realizzata con elementi metallici e la copertura
in solo materiale plastico flessibile. L’altezza minima all’imposta non
potrà superare m 2.00, l’altezza massima m 3.00, la larghezza
della
campata minore di m 6,00. La loro installazione è sempre consentita
previa semplice comunicazione al sindaco con obbligo unilaterale di
rimozione.
Per la nuova costruzione di serre a copertura
pluri-stagionale la struttura portante deve essere realizzata con
elementi metallici lignei o montanti in c.a. prefabbricato, e la
copertura in materiale plastico flessibile, rigido e vetro, l’altezza
minima all’imposta non potrà superare m 2.10, l’altezza massima m 3.00
larghezza della campata minore di m 8,00. La loro installazione è
sempre consentita previa semplice comunicazione al sindaco con obbligo
unilaterale di rimozione.
Per la nuova costruzione di serre fisse la struttura portante deve
essere realizzata con elementi metallici, lignei o montanti in c.a.
prefabbricato e la copertura in materiale plastico flessibile, rigido o
vetro. l’altezza minima all’imposta non potrà superare m 2.20,
l’altezza massima m 4.00 larghezza della campata minore di m
8,00. La
volumetria acquisita andrà appositamente trascritta nei registri
immobiliari e non potrà mai essere destinata ad usi diversi da quelli
connessi all’attività agricola né potrà essere trasformata in
abitazioni rurali.
27.3.2.3 - E’ ammessa la
costruzione di manufatti precari secondo le indicazioni di cui al
precedente articolo 26.12.3.
27.3.3 -
All’interno di dette aree è consentita la coltivazione di acque
minerali in conseguenza di specifici decreti ministeriali con la
realizzazione delle volumetrie necessarie alla sola captazione delle
acque.
27.3.4 -
Nell'area ubicata al confine con il Comune di Capannori interessata dalla realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Industria Cartaria Pieretti DN 100 (4'') 24 bar" (appositamente individuata nella tav. URB 5 con specifica perimetrazione e contrassegnata dalla lettera M), è ammessa la realizzazione di un metanodotto di ricollegamento con la tubazione esistente.
Art. 27.4
– Aree agricole di interesse paesaggistico
27.4.1 -
In queste zone l’attività agricola svolge azione di presidio e tutela
del territorio e possono essere esercitate tutte le attività agricole a
basso impatto ambientale secondo quanto previsto dal Codice di Buona
Pratica Agricola (Dm 19/4/1999) ovvero agricoltura biologica o
agricoltura integrata. Non sono ammessi interventi che alterino
l’attuale assetto fondiario e le attuali sistemazioni
idraulico-agrarie. Le sistemazioni idraulico agrarie devono comunque
salvaguardare la biodiversità valorizzando e mantenendo le formazioni
arboree in filare, gli alberi isolati, le siepi. Al fine del presente
Regolamento è espressamente tutelato tutto il sistema idrico
superficiale
27.4.2 - In tali
zone è consentita la costruzione e/o l’adeguamento di:
- edifici a carattere agricolo
- di annessi
- di manufatti precari
- di serre, limitatamente a quelle a copertura
stagionale, secondo le definizioni di cui al precedente articolo 26.12.4.1.
27.4.2.1 -
La nuova costruzione di edifici o annessi non deve comportare
l’abbattimento di alberi di alto fusto. Nel caso di aziende organizzate
in più appezzamenti tra loro distanti oltre Km 1,5 l’intervento potrà
prevedere la realizzazione della volumetria frazionata anche in corpi
distinti. Oltre alle possibilità edificatorie derivanti per legge e
senza la preventiva approvazione di un PMAA, per le unità poderali
aventi estensione maggiore di 15.000 mq e sulle quali sono in atto
prevalentemente coltivazioni di tipo specialistico (vigneti, oliveti,
ecc.), è consentito l’ampliamento o la nuova costruzione di un annesso
qualora il fondo ne risulti sprovvisto, per 25 mq di superficie utile,
con altezza media pari a m. 3.40, da realizzare con copertura a falda
inclinata e materiali tradizionali. L’adeguamento all’esercizio
dell’attività agricola può avvenire mediante interventi edilizi fino
alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi esistenti alla
data del 8/4/2002. Gli annessi possono essere anche demoliti,
ricostruiti o accorpati. Sono ammesse le seguenti categorie di
utilizzazione: A2, C3, D3.E’ sempre ammessa la
riconversione
degli edifici a destinazione produttiva (categorie di utilizzazione C1
o C2) per l’utilizzazione produttiva agricola (categoria C3), a parità
di volume.
27.4.2.2 - E’ ammessa la
costruzione di manufatti precari secondo le indicazioni di cui al
precedente articolo
26.12.3.
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