26.12.3
-Sono definiti manufatti precari
quelli che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- non
alterano in modo permanente il terreno su cui sono messi in opera, non
provocano alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti
vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni tradizionali,
alterazione del sistema di scoline.
- sono
semplicemente appoggiati su terreno o eventualmente ancorati ad esso
senza presupporre basamenti o opere permanenti in muratura.
- sono
adibiti all’esclusivo uso di deposito di mezzi di produzione,
protezione e ricovero temporaneo di animali (equini) e/o
cose, nonché
alla eventuale vendita diretta dei prodotti aziendali.
- la copertura sia realizzata esclusivamente a
falde simmetriche;
- l’installazione
non superi un anno, rinnovabile, previa comunicazione al Sindaco e
previo un deposito cauzionale non fruttifero da parte del richiedente
di importo stabilito dal Comune quale garanzia della rimozione del
manufatto e del corretto ripristino dei luoghi.
- materiali
: per la loro realizzazione devono essere in legno o altri materiali
leggeri, comunque in conformità con quanto disposto dal Regolamento
regionale di attuazione della L.R. 1/2005 in materia di territorio
rurale.
La loro realizzazione deve obbedire ai seguenti
parametri:
- altezza al colmo non deve essere superiore a m
3.00;
- superficie utile massima di mq 8,00 nei terreni
coltivati di superficie
fino a 1000 mq; non superino mq. 10,00 nei terreni coltivati di
superficie compresa tra 1.000 e 5.000 mq.; non superino 15,00 mq. nei
terreni coltivati di superficie maggiore di 5.000 mq.; nel caso gli
appezzamenti coltivati non raggiungano la superficie minima è
consentita la realizzazione di un manufatto precario ogni due
proprietari o utilizzatori di fondi limitrofi di superficie utile
massima di mq 4.00 a testa;
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Tecniche d'Attuazione 
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