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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

         Testo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2012     


















         
Art. 32 – Il Parco dell’Ozzeri
32.1 Il parco interessa il tracciato del paleoalveo fluviale, a sud di Lucca lungo l’arco collinare e comprende:
  • il corso del canale Ozzeri;
  • le aree umide dei Prati alle Fontane;
  • le aree umide del Padule di Vergiano e del Guappero;
  • una propaggine in direzione della città corrispondente all’acquedotto del Nottolini.

Il progetto del parco dovrà tener conto delle seguenti indicazioni puntuali:

  • andrà ripristinata la continuità dell’acquedotto del Nottolini nel tratto interrotto dall’autostrada e dalla complanare, mediante apposita passerella allineata lungo il limite superiore; di conseguenza andrà rimosso l’attuale ponte pedonale collocato immediatamente a ovest;
  • andrà realizzata un’arteria stradale in direzione nord-sud, tra l’abitato di Antraccoli e la complanare all’autostrada;
  • andranno collocati più parcheggi, alberati e con pavimentazioni percolanti, per l’accesso e la visita delle emergenze naturalistiche (paduli e aree umide) e monumentali (ville e acquedotto);

Le tavole del Regolamento, oltre all’orditura dei collegamenti principali e ai percorsi ciclo-pedonali da stabilire, definiscono le parti dell’ambito:

  • da destinarsi a verde;
  • da mantenere all’uso agricolo.

Art. 32.2Aree da destinarsi a verde

32.2.1 - Il progetto tiene conto delle esigenze di conservazione e di potenziamento delle risorse vegetazionali degli ambienti naturali, anche di zona umida. Gli interventi debbono tendere alla tutela ed al riequilibrio ecologico, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.

32.2.2 - Sono consentiti comunque tutti gli interventi necessari per l'attuazione degli scopi del parco, per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché per la fruizione pubblica, compresa in particolare la formazione di percorsi, a partire da quelli individuati nelle tavole di Regolamento.

32.2.3 - Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide. E’ consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa.

32.2.4  - Non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri, anche se soggette a servitù d'uso pubblico. E’ vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno e in particolare la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo.

32.2.5 - Possono essere realizzate solo recinzioni in pali di legno e rete metallica ed aventi finalità di protezione delle utilizzazioni in atto.

32.2.6 - I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel rispetto delle zone umide. Sono ammesse anche categorie di utilizzazione naturalistiche differenti atte ad incrementare la varietà e le condizioni di equilibrio naturale.

Art. 32.3 Aree da mantenersi all’uso agricolo

32.3.1 - In tali aree l'esercizio dell'agricoltura è consentito nelle forme di agricoltura biologica, integrata e nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola (Dm 19/4/1999) secondo le indicazioni e le prescrizioni derivanti dall’applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

32.3.2 - In tali zone è vietata la costruzione di edifici agricoli principali e serre, ad eccezione di quelle stagionali.

32.3.3 - L’Amministrazione Comunale può stabilire apposite e speciali convenzioni con i proprietari e utilizzatori dei fondi al fine di stabilire adeguati incentivi in favore del mantenimento della pratica agricola in cambio della possibilità di individuare percorsi e collegamenti lungo itinerari di minor disturbo, in prosecuzione e in coerenza con quelli individuati nelle aree verdi.

Art. 32.4 - Disciplina per gli edifici esistenti

32.4.1 - E’ ammessa la permanenza degli edifici rurali, residenziali, produttivi e/o terziari nonché le aree per attrezzature e servizi. Per gli edifici di origine storica, appositamente contrassegnati, si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo IV.

32.4.2 - Per gli edifici residenziali, rurali dismessi, produttivi o terziari si applica la disciplina di cui al precedente articolo 30, senza possibilità d’incrementi volumetrici.

32.4.3 - Per le attività agricole, è consentita la realizzazione di nuove volumetrie mediante apposito P.M.A.A., nonché l’adeguamento all’esercizio dell’attività agricola mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi. Gli annessi possono essere anche demoliti, ricostruiti o accorpati.

Art. 32.5 - Norme riferite ai percorsi e ai collegamenti

32.5.1 - Le linee di comunicazione individuate sulle tavole con apposita simbologia devono essere individuate nella posizione indicata dalle tavole. Il percorso, di dimensione utile non inferiore a m. 2,50, da adibire a pista ciclo/pedonale deve essere realizzato con materiali idonei tali da garantire un corretto inserimento nel paesaggio. 

                                                                                                   Scarica le Normative Tecniche d'Attuazione   

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