32.1
Il parco interessa il tracciato del
paleoalveo fluviale, a sud di Lucca lungo l’arco collinare e comprende:
- il corso del canale Ozzeri;
- le aree umide dei Prati alle Fontane;
- le aree umide del Padule di Vergiano e del
Guappero;
- una propaggine in direzione della città
corrispondente all’acquedotto del Nottolini.
Il progetto del parco dovrà tener conto delle
seguenti indicazioni puntuali:
- andrà
ripristinata la continuità dell’acquedotto del Nottolini nel tratto
interrotto dall’autostrada e dalla complanare, mediante apposita
passerella allineata lungo il limite superiore; di conseguenza andrà
rimosso l’attuale ponte pedonale collocato immediatamente a ovest;
- andrà realizzata un’arteria stradale in
direzione nord-sud, tra l’abitato di Antraccoli e la complanare
all’autostrada;
- andranno
collocati più parcheggi, alberati e con pavimentazioni percolanti, per
l’accesso e la visita delle emergenze naturalistiche (paduli e aree
umide) e monumentali (ville e acquedotto);
Le
tavole del Regolamento, oltre all’orditura dei collegamenti principali
e ai percorsi ciclo-pedonali da stabilire, definiscono le parti
dell’ambito:
- da destinarsi a verde;
- da mantenere all’uso agricolo.
Art. 32.2 – Aree
da destinarsi a verde
32.2.1 -
Il progetto tiene conto delle esigenze di conservazione e di
potenziamento delle risorse vegetazionali degli ambienti naturali,
anche di zona umida. Gli interventi debbono tendere alla tutela ed al
riequilibrio ecologico, anche per finalità di consolidamento
idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
32.2.2 -
Sono consentiti comunque tutti gli interventi necessari per
l'attuazione degli scopi del parco, per le finalità di miglior tutela
ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio,
della flora e della fauna, nonché per la fruizione pubblica, compresa
in particolare la formazione di percorsi, a partire da quelli
individuati nelle tavole di Regolamento.
32.2.3 -
Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della
vegetazione naturale e delle zone umide. E’ consentita la fruizione da
parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e
nel rispetto di essa.
32.2.4 -
Non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri,
anche se soggette a servitù d'uso pubblico. E’ vietato alterare,
modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno e
in particolare la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo.
32.2.5 -
Possono essere realizzate solo recinzioni in pali di legno e rete
metallica ed aventi finalità di protezione delle utilizzazioni in atto.
32.2.6 -
I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati
mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona,
nel rispetto delle zone umide. Sono ammesse anche categorie di
utilizzazione naturalistiche differenti atte ad incrementare la varietà
e le condizioni di equilibrio naturale.
Art. 32.3 -
Aree da mantenersi all’uso agricolo
32.3.1 -
In tali aree l'esercizio dell'agricoltura è consentito nelle forme di
agricoltura biologica, integrata e nel rispetto del Codice di Buona
Pratica Agricola (Dm 19/4/1999) secondo le indicazioni e le
prescrizioni derivanti dall’applicazione delle Leggi e dei Regolamenti
vigenti.
32.3.2 - In tali zone è
vietata la costruzione di edifici agricoli principali e serre, ad
eccezione di quelle stagionali.
32.3.3 -
L’Amministrazione Comunale può stabilire apposite e speciali
convenzioni con i proprietari e utilizzatori dei fondi al fine di
stabilire adeguati incentivi in favore del mantenimento della pratica
agricola in cambio della possibilità di individuare percorsi e
collegamenti lungo itinerari di minor disturbo, in prosecuzione e in
coerenza con quelli individuati nelle aree verdi.
Art. 32.4 - Disciplina
per gli edifici esistenti
32.4.1 -
E’ ammessa la permanenza degli edifici rurali, residenziali, produttivi
e/o terziari nonché le aree per attrezzature e servizi. Per gli edifici
di origine storica, appositamente contrassegnati, si applicano le
disposizioni di cui al successivo Titolo IV.
32.4.2 -
Per gli edifici residenziali, rurali dismessi, produttivi o terziari si
applica la disciplina di cui al precedente articolo 30, senza
possibilità d’incrementi volumetrici.
32.4.3 -
Per le attività agricole, è consentita la realizzazione di nuove
volumetrie mediante apposito P.M.A.A., nonché l’adeguamento
all’esercizio dell’attività agricola mediante interventi edilizi fino
alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi. Gli annessi
possono essere anche demoliti, ricostruiti o accorpati.
Art. 32.5 - Norme
riferite ai percorsi e ai collegamenti
32.5.1 -
Le linee di comunicazione individuate sulle tavole con apposita
simbologia devono essere individuate nella posizione indicata dalle
tavole. Il percorso, di dimensione utile non inferiore a m. 2,50, da
adibire a pista ciclo/pedonale deve essere realizzato con materiali
idonei tali da garantire un corretto inserimento nel
paesaggio.
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