42.1 - Sono gli
edifici rurali collocati
prevalentemente nel territorio di pianura, originati in funzione della
pratica agricola e realizzati approssimativamente fino all’Unità
d’Italia. Sono complessi edilizi caratterizzati da una
pluralità di
corpi, principali (destinati prevalentemente ad uso residenziale) e
accessori (con riferimento al 30.1.2007 ai fini di tale distinzione),
originariamente strettamente connessi con una o più pertinenze
individuali rurali. Il prospetto principale degli edifici è
individuabile mediante la preponderante presenza degli ingressi e/o
degli affacci su spazi originariamente comuni alla corte.
42.2 –
Secondo il grado di conservazione il R.U. classifica le corti rurali
nel seguente modo, come appositamente contrassegnate in cartografia:
- corti rurali integre
- corti rurali parzialmente alterate
- corti rurali alterate.
I successivi commi individuano gli interventi
ammessi secondo tale classificazione.
Non è ammessa la costruzione di nuove superfici accessorie come
definite dal Regolamento Edilizio , salvo nel caso di cui al comma
42.8a da computarsi nell’aumento volumetrico ivi consentito. Sono
altresì ammessi piccoli aumenti di superficie accessoria finalizzati
all’adeguamento di norme tecniche di carattere generale.
42.3 - Per le corti
rurali integre
l’intervento tende a salvaguardare i caratteri strutturali e formali
originari, nel rispetto degli elementi caratteristici che non potranno
in alcun modo essere manomessi, demoliti o tamponati.
42.3.1 – Per i fabbricati
principali e gli annessi sono
consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia (senza
ampliamenti funzionali) ad eccezione della demolizione e ricostruzione
con le seguenti possibili modalità:
- sostituzione
parziale degli apparati strutturali nel caso in cui essi non siano più
recuperabili, con l’uso di materiali e finiture di tipo tradizionale;
- modifica della distribuzione interna per un
migliore standard abitativo, nel rispetto dei collegamenti verticali
esistenti;
- il frazionamento e l’accorpamento di unità
contigue nel rispetto dei collegamenti verticali esistenti;
- recupero
di eventuali aperture esterne tamponate purchè nel rispetto delle
dimensioni, partiture e rapporto fra vuoti e pieni caratteristici della
corte;
- rifacimento della copertura nel rispetto
dell’inclinazione e del tipo di manto originari; è ammesso l’utilizzo
di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti o
impermeabilizzanti, purchè non modifichino gli spessori originari delle
gronde;
- inserimento e adeguamento degli
impianti tecnologici, per la sicurezza ed igienico-sanitari, senza che
ciò alteri l’assetto figurativo complessivo.
42.3.2 - Per gli annessi
storici sono inoltre consentiti:
- lo
spostamento dei solai per il raggiungimento delle altezze minime ai
fini igienico-sanitari, nel rispetto delle aperture esistenti;
- la
realizzazione di nuove aperture, oltre al mantenimento di quelle
esistenti, nella quantità minima a soddisfare le esigenze di
adeguamento igienico-sanitario e nel rispetto dell’assetto figurativo
complessivo;
- la realizzazione di soppalchi;
- l’inserimento di nuovi corpi scala interni
con il mantenimento di quelli eventualmente esistenti.
42.3.3 - Sono
ammesse le seguenti categorie di utilizzazione: A1, A2,
C1.1,C3, D3. Altre categorie sono ammesse se esistenti alla
data del 30.1.2007.
42.3.4 - Nelle
aree ricadenti entro il limite di rispetto appositamente individuato
negli estratti cartografici in appendice alle presenti norme, a fini di
salvaguardia e valorizzazione della corte nel proprio contesto
ambientale, non è consentito:
- alterare,
modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno,
ad eccezione di opere necessarie per la regimazione idraulica;
- qualsiasi tipo di costruzione anche precario;
- il rinnovo di manufatti precari già installati;
- la coltivazione di impianti specializzati da
legno.
42.4 – Per le corti
rurali parzialmente alterate
l’intervento è volto al mantenimento e al recupero delle
caratteristiche tipologiche compresa l’eliminazione di eventuali
superfetazioni, ma consentendo anche limitati incrementi volumetrici
volti ad un miglioramento dello standard abitativo.
42.4.1 - Per i fabbricati
principali storici e di nuovo regime
sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia ad
eccezione della demolizione e ricostruzione con le seguenti possibili
modalità e nel rispetto della partizione verticale esterna:
- modifica della distribuzione interna per un
migliore standard abitativo;
- modifica
e realizzazione di aperture esterne, sempre che ciò avvenga nel
rispetto delle dimensioni, partiture e rapporto fra vuoti e pieni,
caratteristici della corte;
- inserimento e
adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, senza che
ciò alteri l’assetto figurativo complessivo;
- rifacimento
della copertura nel rispetto dell’inclinazione e del tipo di manto
originari; è ammesso l’utilizzo di materiali di recente concezione con
funzioni strutturali, isolanti o impermeabilizzanti, purchè non
modifichino gli spessori originari delle gronde;
- la
variazione uniforme delle quote di imposta e colmo del tetto nel
rispetto della tipologia originaria, nonché la giacitura dei solai
fermo restando il numero di quelli esistenti al 30.1.2007, al fine di
raggiungere le altezze minime fissate dalle vigenti disposizioni in
materia igienico-sanitaria, anche se ciò comporta un incremento
volumetrico e comunque nel rispetto della L.R. 5/2010. Nel
caso in cui
l’intero edificio presenti un’altezza in gronda costante
originariamente omogenea è consentita la variazione di quota a
condizione che l’intervento sia esteso a tutto l’edificio;
- il frazionamento e l’accorpamento di unità
contigue;
- la realizzazione di soppalchi.
Qualora siano presenti elementi incongrui e/o
superfetazioni gli interventi di cui ai punti e, f
e g
sono consentiti a condizione che sia proceduto alla loro contestuale
eliminazione nei prospetti principale e laterale della proprietà
interessata o alla loro riqualificazione se presenti in altro
prospetto, ammettendone in quest’ultimo caso la demolizione e
ricostruzione.
42.4.2 - Sono ammesse le
seguenti categorie di utilizzazione: A1, A2, B1.1, B1.2,
B2.1, B3.1, B3.2, B4.6, C1.1, C3, C4, D3. Le categorie
B3.1 e B3.2 sono
ammessesolo nel caso in cui le attività abbiano l’accesso dal fronte
strada. Altre categorie sono ammesse se esistenti alla data del
30.1.2007.
42.5 – Le
corti rurali alterate sono
quelle che non hanno conservato l’integrità degli elementi strutturali
e/o le caratteristiche architettoniche e decorative originarie.
42.5.1 – Per i fabbricati
principali storici e di nuovo regime
sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia ad
eccezione della demolizione e ricostruzione con le seguenti possibili
modalità:
- modifica della distribuzione interna;
- modifica e realizzazione di aperture esterne;
- inserimento e adeguamento degli impianti
tecnologici ed igienico-sanitari;
- rifacimento della copertura nel rispetto
dell’inclinazione originaria;
- frazionamento e accorpamento di unità;
- variazione
uniforme delle quote di imposta e colmo del tetto nel rispetto della
tipologia originaria, nonché la giacitura dei solai, fermo restando il
numero dei solai esistenti al 30.1.2007 al fine di raggiungere le
altezze minime fissate dalle vigenti disposizioni in materia
igienico-sanitaria, anche se ciò comporta un incremento volumetrico e
comunque nel rispetto della L.R. 5/2010;
- variazione
uniforme delle quote di imposta e colmo del tetto nel rispetto
della
tipologia e del tipo di manto originari, al fine di realizzare un nuovo
piano ad uso residenziale, con altezza pari a quella minima consentita
per i sottotetti abitabili e purchè non si superino i quattro piani
fuori terra e comunque nel rispetto della L.R. 5/2010;
- la realizzazione di soppalchi.
Qualora siano presenti superfetazioni volumetriche
gli interventi di cui ai punti f e g
sono consentiti a condizione che sia proceduto alla contestuale
riqualificazione delle stesse, ammettendone in tal caso anche la loro
demolizione e ricostruzione.
42.5.2 - Sono
consentite le destinazioni previste nelle zone residenziali dei sistemi
insediativi di appartenenza (UI art. 105.2 – UR art. 106.2 – PM art.
107.2 – PL art. 108.2 – VU art. 109.2 – CU, OU, QU, DU art.
110.2 –
VC, OC, CC, QC, PP, SP art. 111.2) ovvero delle zone agricole e boscate
(art. 30.3) se al di fuori dei sistemi insediativi come definito dalle
tavole B1.1.10 del Regolamento Urbanistico. Altre categorie sono
ammesse se esistenti alla data del 30.1.2007.
42.6 - Per gli annessi
storici e di nuovo regime
appartenenti alle corti di cui ai commi 4 e 5, anche in aderenza a
fabbricati principali, l’intervento è volto alla valorizzazione e al
recupero ambientale della tipologia di corte.
42.6.1 -
Sono consentiti, con materiali e tecnologie anche diversi da quelli
originari, interventi fino alla ristrutturazione edilizia (senza
ampliamenti funzionali) ad eccezione della demolizione e ricostruzione,
con le seguenti possibili modalità:
- modifica della distribuzione interna e
inserimento di collegamenti verticali;
- realizzazione
di aperture esterne nel rispetto delle dimensioni, partiture e rapporto
fra vuoti e pieni caratteristici della corte nella quantità minima a
soddisfare le esigenze di adeguamento igienico-sanitario, oltre al
mantenimento e adeguamento di quelle esistenti;
- spostamento dei solai sino a raggiungere le
altezze minime ai fini igienico-sanitari;
- inserimento di nuovi solai se sono raggiunte le
altezze minime ai fini igienico- sanitari;
- rifacimento
della copertura nel rispetto della tipologia, dell’inclinazione e del
tipo di manto originari ammettendo l’utilizzo di materiali di recente
concezione con funzioni strutturali, isolanti o impermeabilizzanti; per
i soli interventi nelle corti di cui al comma 4 tali interventi non
devono modificare gli spessori originari delle gronde;
- inserimento e adeguamento degli impianti
tecnologici ed igienico-sanitari;
- realizzazione di soppalchi.
42.6.2 - Sono
ammesse le categorie di utilizzazione di cui ai commi 4.2 e 5.2 del
presente articolo secondo la classe di appartenenza.
42.7 – Per gli annessi
di origine moderna, l’intervento è volto ad un miglioramento
ambientale della tipologia di corte mediante modifiche strutturali e
formali.
42.7.1 – L’intervento può
consentire, anche con accorpamento di diverse volumetrie:
- la
ristrutturazione edilizia (senza ampliamenti funzionali),
esclusivamente per usi accessori, con l’utilizzo di materiali simili o
compatibili con quelli del contesto storico circostante;
- l’adeguamento in altezza nella misura minima a
soddisfare le esigenze igienico-sanitarie in riferimento alla
destinazione;
- il
cambio di destinazione purchè l’annesso sia già localizzato in
posizione marginale all’interno della zona urbanistica o purchè già
presenti un aspetto e un impiego di materiali coerente con l’impianto
di corte;
- il cambio di destinazione con la
sostituzione edilizia purchè la ricostruzione sia localizzata in modo
che l’operazione tenda ad un miglioramento generale dell’assetto
complessivo della corte; l’intervento deve essere definito e
disciplinato da preventiva accettazione di un planivolumetrico tendente
a stabilire l’ammissibilità dell’intervento.
42.7.2 -
Sono ammesse le categorie di utilizzazione di cui ai commi 4.2 e 5.2
del presente articolo secondo la classe di appartenenza.
42.8 - Per i fabbricati
residenziali di origine moderna
l’intervento è volto ad impedire l’ulteriore aggravarsi della
degenerazione e finalizzato al possibile recupero dell’ambiente di
corte.
Sono consentiti:
- per
quelli ricadenti all’interno delle corti di cui al comma 4 interventi
fino alla ristrutturazione edilizia (senza ampliamenti funzionali); è
consentita la sostituzione edilizia purchè la ricostruzione sia
localizzata in posizione marginale all’interno della zona urbanistica
o, se già a margine, per adeguarsi alle distanze minime di rispetto di
cui agli artt. 5 e 6 . In caso di sostituzione edilizia è ammesso un
aumento una tantum del 30% del volume esistente col limite massimo di
90 mc per ogni fabbricato; affinchè l’operazione tenda ad un
miglioramento generale dell’assetto complessivo della corte
l’intervento deve essere definito e disciplinato da preventiva
accettazione di un planivolumetrico teso a stabilire l’ammissibilità
dell’intervento;
- per quelli ricadenti
all’interno delle corti di cui al comma 5 interventi fino alla
sostituzione edilizia (senza ampliamenti funzionali).
L’aumento
volumetrico non può comportare aumento di superficie coperta se il
fabbricato ricade nelle ‘aree allagate e/o ad alta probabilità di
inondazione (AP)’ del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio.
42.9 - Per il trattamento
delle aree inedificate esterne di pertinenza
nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si prescrive il
mantenimento, recupero e/o la valorizzazione dell’aia esterna comune.
Per tutte le corti non sono ammesse divisioni interne, nemmeno
precarie, delle aree inedificate a mezzo di recinzioni, muretti, siepi
o altro. Recinzioni al margine della zona urbanistica sono
consentite
purchè presentino carattere di omogeneità e con utilizzo di materiali e
forme compatibili col contesto ambientale di corte. Si prescrive la
salvaguardia delle originarie sistemazioni, ove presenti, compresi i
mattonati e le pavimentazioni esistenti. Ove questi ultimi debbano
essere sostituiti, se ne prescrive la sostituzione in conformità al
disegno originario, con l'uso di materiali aventi forme e
caratteristiche analoghi a quelli originari. Per le parti non
pavimentate e non utilizzate a verde al 30.1.2007 sono ammessi
interventi di pavimentazione con materiali e forme tradizionali del
tipo eventualmente già presente nella corte o in asfalto tipo ‘natura’
o simili. Allo scopo di razionalizzare la sosta è possibile individuare
una o due zone, secondo le dimensioni della corte, da destinare a
parcheggio collettivo, da posizionarsi in zona marginale e comunque in
luogo tale da risultare il meno invasivo per l’ambiente di corte.
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Tecniche d'Attuazione 
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