Prot. n. /
Prot.
Segr. n. 483/2004
COMUNE DI LUCCA
CONSIGLIO COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE
DELIBERAZIONE N. 108 |
SEDUTA DEL 25.11.2004 |
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OGGETTO: |
Piano
di classificazione acustica del territorio comunale - Definitiva approvazione
- Regolamento delle attivita’
rumorose - Approvazione delle modifiche. |
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L'anno
duemilaquattro e questo giorno venticinque del mese di novembre alle ore 16,15 nella sala consiliare del Comune, convocato
nei modi e termini di legge con avvisi scritti notificati agli interessati,
giusti referti del messo comunale in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta pubblica, per trattare in prima convocazione, gli affari iscritti
all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo
pretorio.
Assume la presidenza il Sig.
Piero Andreucci - in qualità di Vice-Presidente, il quale invita
il Segretario Generale Dott. Rosario Celano a fare l'appello,
dal quale risultano presenti i seguenti consiglieri: Allegrini Maurizio,
Andreucci Piero, Arena Angelo, Azzarà Antonino, Baldocchi Roberto, Barsanti
Antonio, Bianchi Emanuela, Bianchi Roberta, Bruni Moreno, Buchignani Ilario,
Candelise Filippo, Cappellini Elio, Cellai Massimo, Donati Alfredo, Fabbri
Franco, Fava Lido, Gambogi Andrea, Gioffredi Andrea, Lotti Roberto, Marini
Daniela, Petri Fabrizio, Puccinelli Mariano, Riccardi Claudio, Sonnenfeld
Guglielmo,Tambellini Alessandro, Tessieri Massimo, Tosi Teresa, Zardetto
Claudio,
ed assenti: Sindaco, Angeli
Paolo, Baccelli Marco, Bertini Virginio, Bracciali Luciano, Macera Mauro,
Marcacci Serafina, Micheli Luigi, Morelli Giuseppe, Panelli Luciano, Piuppani
Danilo, Ravenni Franco, Stefani Luigi.
Sono altresì entrati in momenti diversi gli Assessori:
Cavani Ruini Simone, Monticelli Angelo, Marchini Paolo, Del Grande Valter, Pierotti Olga, Del
Mugnaio Renzo, Pierami Giovanni, Moschini Lido, Riccio Domenico, Ghiglioni
Gianluca.
Il
Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti, dichiara
aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Gambogi, Donati, Bianchi Emanuela.
Adunanza del 25.11.2004 Deliberazione
n. 108
Oggetto: Piano di classificazione acustica del
territorio comunale - Definitiva approvazione - Regolamento delle attivita’
rumorose - Approvazione delle modifiche.
Omissis il verbale fino alla presente delibera.
Relazione
agli atti
della
seduta
Premesso:
- che il
Consiglio Comunale con deliberazione n. 87 del 3.4.2002 ha adottato, in virtù
di quanto previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del
26.10.1995, il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale
redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 89
dell’1.12.1998 e successiva delibera C.R.T. n. 77 del 22.2.2000 e
contestualmente ha approvato il relativo Regolamento per le Attività Rumorose;
- che a
tale adozione sono seguiti i previsti adempimenti di legge relativi al deposito
ed alla pubblicazione del Piano;
- che con
deliberazione n. 44 del 10 aprile 2003 il Consiglio Comunale ha approvato, ai
sensi dell’art. 5 - 3° comma della sopracitata L.R. n. 89 dell’1.12.1998, le
controdeduzioni in merito alle n. 7 osservazioni presentate a seguito della
pubblicazione del P.C.C.A.;
-
che con nota del 5.5.203 il P.C.C.A., così come
modificato in seguito delle osservazioni ricevute, è stato trasmesso, ai sensi
della normativa sopra specificata, alla Regione ed alla Provincia per
l’acquisizione del parere di conformità del progetto di Piano ai criteri ed
indirizzi di cui alla delibera C.R.T. n. 77/2000;
-
che la Regione con comunicazione pervenuta in data
23.6.2003 ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi relativamente ad
alcuni aspetti del Piano, rilevando, fra l’altro, che per alcuni ricettori
sensibili ricadenti all’interno di aree ad intensa attività umana (classe IV),
non è stata prevista l’adozione dei necessari piani di risanamento;
-
che la Provincia, con nota del 4.7.2003, condividendo le
osservazioni rilevate in sede regionale ha segnalato, tra l’altro, la necessità
di una valutazione della classificazione delle aree confinanti con il comune di
Pescaglia;
Considerato, che
conseguentemente a quanto rilevato, è stato proceduto da parte dell’Ufficio
competente ad effettuare un compiuto riesame del Piano adottato e che in data
26.1.2004 sono stati forniti alla Regione ed alla Provincia le delucidazioni ed
i chiarimenti richiesti unitamente ad una copia completa del P.C.C.A.
opportunamente adeguato al fine di conseguire il parere di conformità;
Vista
la delibera n. 251 del 22.3.2004 con la quale la Giunta Regionale esprime, ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 89/1998, il parere di parziale conformità del
progetto di P.C.C.A. ai criteri ed indirizzi di cui alla delibera del C.R.T. N.
77/2000 - parte I, con le seguenti prescrizioni:
1. “nella cartografia per le
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto
deve essere rispettato il colore del tratteggio di cui alla tabella 2 della
parte I della delibera. C.R. n. 77/00, cioè il tratteggio della classe di
appartenenza in nero con fondo bianco;”
2. “nella cartografia e nel
relativo elenco riportato nella relazione di accompagnamento va indicato il
ricettore sensibile posto in via Fregionaia n. 418 denominato “i Tigli” dove è
presente una casa famiglia per disabili gestita dalla ASL di Lucca”;
Vista la delibera n. 74 del 30.3.2004 con la quale la Giunta Provinciale esprime, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 89/1998, il parere di conformità del progetto di P.C.C.A. ai criteri ed indirizzi di cui alla delibera del C.R.T. N. 77/2000 - parte I, con le seguenti prescrizioni:
3. “nella cartografia per le
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto deve
essere rispettato il colore del tratteggio di cui alla tabella 2 della parte I
della delibera. C.R. n. 77/00;”
4. “nella cartografia e nel
relativo elenco riportato nella relazione di accompagnamento va indicato il
ricettore sensibile posto in via Fregionaia n. 418 denominato “i Tigli” dove è
presente una casa famiglia per disabili gestita dalla ASL di Lucca”;
Atteso che con l’occasione
è stato proceduto da parte dell’Ufficio preposto ad apportare alcune modifiche
al Regolamento delle Attività Rumorose, già approvato dal C.C. in sede di
adozione del P.C.C.A., per rendere più esplicite alcune delle norme in esso
contenute; in particolare, sono stati integrati gli artt. 4 - 8 - 9 e 14 con le
parti scritte in carattere corsivo nel testo del Regolamento, in atti;
Ritenuto di proporre,
per semplicità operativa, l’approvazione dell’intero testo regolamentare con le
modifiche sopraindicate;
Tutto ciò premesso:
Si dà
atto che i consiglieri comunali del gruppo “l’Ulivo per Lucca” e “Rifondazione
Comunista” abbandonano l’aula;
Vista
la relazione agli atti;
Vista
la proposta licenziata dalla Giunta Municipale inerente la definitiva
approvazione del Piano per la classificazione acustica del territorio comunale
predisposto secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale n. 89
dell’1.12.1998 e successiva delibera C.R.T. n. 77 del 22.2.2000, adottato con
precedente deliberazione C.C. n. 87 del 3.4.2002, successivamente modificato,
in conseguenza delle osservazioni ricevute, con propria deliberazione n. 44 del
10.4.2003 e per ultimo adeguato conformemente alle osservazioni e prescrizioni
avanzate dalla Regione e dalla Provincia in sede di espressione del parere
previsto dall’art. 5 della L.R. n. 89/1998;
Preso
atto delle modifiche esplicative proposte al Regolamento per le attività
rumorose, già approvato contestualmente all’adozione del P.C.C.A;
Udita
la relazione dell’Assessore Pierami;
Uditi
gli interventi dei consigliri Sonnenfeld, Riccardi e Fabbri;
Udita
la replica dell’Assessore Pierami;
Visto
il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;
Visto il parere
favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica, Ambiente e Lavori
Pubblici nella seduta del 15.9.2004;
Dato
atto che con nota prot. n. 45302 del 30.7.2004 è stato richiesto ai Consigli di
Circoscrizione il parere di cui all’art. 20 del regolamento sui Consigli di
Circoscrizionee che, nel termine assegnato, sono pervenuti i pareri favorevoli
di tutte le Circoscrizioni;
A
seguito di votazione effettuata mediante procedimento elettronico cui
partecipano n. 26 consiglieri comunali: Macera Mauro, Fava Lido, Petri
Fabrizio, Arena Angelo,
Tessieri Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Baldocchi
Roberto, Tosi Teresa, Micheli Luigi, Sonnenfeld Guglielmo, Marini Daniela,
Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco,
Stefani Luigi, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Morelli Giuseppe, Puccinelli
Mariano, Andreucci Piero, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro;
Astenuti
n. 6 consiglieri (Tosi Teresa, Micheli Luigi, Sonnenfeld Guglielmo, Gioffredi
Andrea, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro). Con n. 18 voti favorevoli,
non risultando aver votato votato n. 2 consiglieri (Marini Daniela, Bianchi
Emanuela);
DELIBERA
1 di approvare per i motivi di cui in narrativa, ai sensi
dell’art. 5 - IVcomma della L.R. n. 89 dell’1.12.1998 il Piano di
Classificazione acustica del territorio comunale composto dai seguenti
elaborati, integrati in conformità alle prescrizioni di cui alla delibera
G.R.T. n. 251 del 22.3.2004 ed alle prescrizioni di cui alla delibera G.P. n.74
del 30.3.2004 in premessa indicate:
-
relazione illustrativa;
-
quadro d’insieme in scala 1:25.000 riportante la suddivisione
nelle diverse classi acustiche raffigurate nei colori convenzionali indicati
dalla delibera C.R.T. n. 77/2000;
-
n. 10 corografie in scala 1:10.000;
-
n. 1 fascicolo con estratti planimetrici in scala
1:2.000;
2 di
approvare, secondo quanto in premessa indicato, le modifiche ed integrazioni,
scritte in carattere corsivo, riguardanti gli artt. 4, 8, 9 e 14 del
Regolamento delle Attività Rumorose, già approvato dal C.C. in sede di adozione
del P.C.C.A., costituito da n. 19 articoli, dando atto, che per motivi di
semplificazione e trasparenza, il nuovo testo regolamentare è da intendersi
quello allegato al presente atto;
3 di
prendere atto che responsabile del procedimento è il dirigente del Settore
dipartimentale n. 8, Arch. Maurizio Tani.
COMUNE DI LUCCA
SETTORE 9 - PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE
REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 -
Campo di applicazione
Articolo 2 -
Classificazione acustica e limiti di rumore
Articolo 3 -
Piani aziendali di risanamento acustico
Articolo 4 -
Valutazione di impatto acustico
Articolo 5 -
Valutazione previsionale di clima acustico
TITOLO
II
ATTIVITA'
RUMOROSE TEMPORANEE
Articolo 6 -
Definizioni e deroghe
Capo 1
NORME TECNICHE
Sezione 1
CANTIERI EDILI,
STRADALI ED ASSIMILABILI IN CLASSE III°, IV° E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE,
OSPEDALI E CASE DI CURA
Articolo 7 -
Impianti ed attrezzature
Articolo 8 -
Orario e durata dei lavori
Articolo 9 - Limiti
massimi
Articolo 10 -
Emergenze
Sezione 2
Attività temporanee e manifestazioni da effettuarsi nelle
aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto ed in
altre aree non destinate a tale scopo
Articolo 11 -
Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
Articolo
12 - Attività temporanee e
manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree
destinate
Articolo 13 -
Attività temporanee e manifestazioni che non rientrano in
nessuno dei casi precedenti
Capo 2
AUTORIZZAZIONI
Sezione 1
PROCEDURE PER LE
COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA’ RUMOROSA PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
Articolo 14 -
Modalità di presentazione delle comunicazioni di inizio di attività
e di domande per il rilascio delle Autorizzazioni in deroga
di tipo semplificato.
Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande
per il rilascio delle autorizzazioni
in deroga di cui al
punto 3.3 di cui alla Del. CRT n.77del 22.2.2000
Articolo 16 -
Registro delle Autorizzazioni in deroga
TITOLO
III
SISTEMA
SANZIONATORIO
Articolo 17 -
Sanzioni
Articolo 18 -
Sospensione e Revoca delle Autorizzazioni
Articolo 19 -
Disposizioni Finali
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1.
Il presente
regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento
acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2.
Al fine di cui al
comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti
attuativi.
ART. 2
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE
1
Il territorio
comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i
valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori
limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di
qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :
Valori limite di emissione – Leq in dB(A)
Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che
può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente
stessa.
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento:
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )
I.
aree particolarmente
protette 45 35
II.
aree prevalentemente
residenziali 50 40
III.
aree di tipo misto 55 45
IV.
aree di intensa
attività umana 60 50
V.
aree prevalentemente
industriali 65 55
VI.
aree esclusivamente
industriali 65 65
Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che
può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento:
diurno (6.00-22.00) notturno
(22.00-06.00
)
I.
aree particolarmente
protette 50 40
II.
aree prevalentemente
residenziali 55 45
III.
aree di tipo misto 60 50
IV.
aree di intensa
attività umana 65 55
V.
aree prevalentemente
industriali 70 60
VI.
aree esclusivamente
industriali 70 70
Valori limite differenziali di immissione
I valori limite differenziali di immissione definiti come
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le
sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non
attiva) sono i seguenti :
·
5 dB nel periodo
diurno
·
3 dB nel periodo
notturno
I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti
casi :
a)
nelle aree
classificate nella classe VI;
b)
se il rumore misurato
a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;
c)
se il livello di
rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
d)
al rumore prodotto
da:
·
dalle infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
·
da attività e
comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
·
da servizi e impianti
fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato
all'interno dello stesso.
Valori limite di qualità - Leq in dB(A)
I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
legge.
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento:
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )
I.
aree particolarmente
protette 47 37
II.
aree prevalentemente
residenziali 52 42
III.
aree di tipo misto 57 47
IV.
aree di intensa
attività umana 62 52
V.
aree prevalentemente
industriali 67 57
VI.
aree esclusivamente
industriali 70 70
Valori di attenzione - Leq in dB(A)
Valori di attenzione: il valore del rumore che segnala la
presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente.
a)
se riferiti a un'ora,
i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5
dB per il periodo notturno;
b)
se relativi ai tempi
di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di
valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere
la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità
ambientale.
Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione
delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al
punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della
L.447/95.
ART. 3
PIANI AZIENDALI DI
RISANAMENTO ACUSTICO
Le imprese esercenti attività produttive o commerciali
rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino
quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di
destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le
modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di
risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del
piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione
del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che
dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il
Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento
Provinciale di Lucca e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.2.
ART. 4
VALUTAZIONE DI
IMPATTO ACUSTICO
Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di
previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del
13/07/1999 i seguenti soggetti :
Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il
potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di
seguito riportate :
q opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell'art. 6 della L.349/1986;
q aeroporti, aviosuperfici, eliporti
q strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la
classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
q discoteche
q circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
q impianti sportivi e ricreativi;
q ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
I richiedenti il rilascio
q di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali
q di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione
degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
q di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata
all'esercizio di attività produttive;
Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei
provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista
denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione
prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente
alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.
Sono esclusi dall’obbligo di presentare la
documentazione di previsione di impatto acustico i richiedenti istanze di
autorizzazione, concessione o denunce di inizio attività relative ad attività
commerciali quali: vendita al dettaglio (con esclusione dei centri commerciali
polifunzionali), commercio all’ingrosso e commercio per conto terzi.
Per lo snellimento e semplificazione dei
procedimenti amministrativi, agli interventi di cui alle fattispecie previste
dall’art. 1 del D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, nel
caso in cui l’impatto acustico dell’attività sia prevedibilmente poco
significativo, è applicabile la procedura dell’autocertificazione da
effettuarsi congiuntamente dal titolare dell’impresa e/o legale rappresentate e
da un professionista tecnico in
acustica sull’apposita modulistica concertata con l’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale Toscana – ARPAT.
La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi
dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di
emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o
dagli impianti.
ART. 5
VALUTAZIONE
PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione
delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di
seguito indicati, sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale
di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:
·
scuole e asili nido;
·
ospedali, case di
cura e di riposo;
·
parchi pubblici
urbani ed extraurbani;
·
nuovi insediamenti
residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L.447/95
TITOLO
II
ATTIVITA'
RUMOROSE TEMPORANEE
ART. 6
DEFINIZIONI E DEROGHE
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si
esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono
da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono
essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente
regolamento.
CAPO 1 - NORME
TECNICHE
Sezione 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN CLASSE III,IV E
V, NON IN PROSSIMITA’ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA.
ART. 7
IMPIANTI ED
ATTREZZATURE
In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli
impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive
norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in
postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti
disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa
nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti
gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Nel
rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e compatibilmente con la
sicurezza del cantiere, gli avvisatori acustici dovranno essere utilizzati in
modo limitato se non sostituibili con altro tipo luminoso.
ART. 8
ORARIO E DURATA DEI
LAVORI
L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori
rumorosi in cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona è
consentito nei giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Nel
caso in cui i lavori rumorosi interessino un fabbricato composto da più unità
immobiliari, almeno in parte occupate, l’attivazione dei macchinari e/o
attività rumorosi è consentita dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00
alle ore 19,00.
Nel
caso in cui, particolari esigenze richiedano l’espletamento dell’attività
rumorosa in una fascia oraria diversa da quelle sopraindicate,
l’Amministrazione comunale, riconoscendo la validità delle motivazioni
addotte, può concedere una deroga.
I lavori non dovranno superare la durata massima di 20
giorni lavorativi.
ART.9
LIMITI MASSIMI
Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB
Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende
fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più
disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite,
misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le
modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono
quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;
Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene
esteso a 30 minuti consecutivi.
Le attività che si prevede possano superare i
limiti di zona previsti dal P.C.C.A. , ma che rientrino nelle condizioni
stabilite dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, sono soggette ad autorizzazione in deroga di tipo semplificato
secondo le modalità previste al successivo articolo 14.
ART. 10
EMERGENZE
Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino
urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche,
condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali,
ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di
pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli
orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi
previsti dal presente regolamento.
Sezione 2
ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE
AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE,
OVVERO ALL'APERTO ED IN ALTRE AREE NON DESTINATE A TALE SCOPO.
ART. 11
ATTIVITA’ TEMPORANEE
E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE
TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO
La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata sotto
velato bianco con bordi e tratteggio verticale in nero nella cartografia
allegata al Piano di Classificazione Acustica.
LIMITI MASSIMI :
Internamente all’area:
Il limite massimo di emissione da non superare è di 75 dB
Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.
Esternamente all’area:
I limiti massimi
coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori più disturbati o
più vicini. Non si considerano i limiti differenziali.
2.
GIORNI : Tutti
3.
ORARIO DELL’ATTIVITÀ
:
Dalle ore 10.00 alle
ore 24.00 – fatti salvi casi specifici -
ART. 12
ATTIVITA’ TEMPORANEE
E MANIFESTAZIONI NELLE AREE
AL DI FUORI DELLE
AREE DESTINATE
Sono da considerarsi attività rumorose a carattere
temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento,
quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto
dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano bar, serate musicali,
ecc.), quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.
1.
LIMITI MASSIMI DI
EMISSIONE :
70 dB) dalle ore 10.00 alle ore 22.00
60 dB) dalle ore 22.00 alle ore 24.00
2.
GIORNI : Tutti
3.
DURATA:
Nelle zone con
presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre
30 giorni nel corso dell’anno, anche se riferiti a sorgenti od eventi diversi
tra loro.
4.
ORARIO DELL’ATTIVITÀ:
Dalle ore 10.00
alle ore 24.00 – fatti salvi casi specifici -
ART. 13
ATTIVITA’ TEMPORANEE
O MANIFESTAZIONI CHE NON RIETRANO IN
NESSUNO DEI CASI
PRECEDENTI
Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga
di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà
essere presentata ai fini dell’autorizzazione una richiesta contenente una
relazione descrittiva dell’attività redatta da un tecnico competente. La
relazione, secondo quanto previsto al successivo art. 15, dovrà inoltre
definire la durata della manifestazione o del cantiere, l’articolazione
temporale e la durata delle varie attività oltre all’indicazione dei limiti
richiesti e la loro motivazione.
CAPO 2 –
AUTORIZZAZIONI
Sezione 1
PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA’
RUMOROSA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
Art. 14
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO
L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul
territorio comunale che supera i limiti di zona previsti dal P.C.C.A., ma che
rientra nelle condizioni stabilite al Capo 1 - Sezione 1 ed alla Sezione 2,
artt. 11 e 12, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15
giorni prima dell’inizio dell’attività rumorosa, presentando specifica istanza
in bollo, corredata dalla documentazione sottoindicata.
1.
Documentazione per le
attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare qualora la
durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi:
1)
relazione attestante
che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti
per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro
i tre anni precedenti la richiesta,
2)
elenco dei livelli di
emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la
normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87,
D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92) ,
3)
elenco di tutti gli
accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo,
4)
pianta dettagliata e
aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di
civile abitazione,
5)
attestazione
dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50,00.
I documenti di cui ai
punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi
dell’art.16 della L.R. 89/1998.
Qualora la
durata del cantiere non superi i 5 giorni lavorativi è sufficiente la
presentazione da parte del titolare dell’attività della sola istanza in bollo
con la quale viene richiesta l’autorizzazione al superamento dei limiti di zona e dichiarato il rispetto
delle condizioni previste dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, corredata
della ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti pari a € 50,00.
In assenza
di specifica comunicazione da parte del Comune nel termine di 10 giorni dal
ricevimento dell’istanza, l’autorizzazione richiesta si intende concessa.
Documentazione da presentare per le attività temporanee e
manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero
mobile, ovvero all’aperto:
1)
dichiarazione
attestante il rispetto delle disposizioni
stabilite dall’art. 11 del presente regolamento.
2)
elenco di tutti gli
accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per
l’ulteriore limitazione del disturbo.
3)
attestazione
dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50,00.
2.
Documentazione da
presentare per le attività temporanee e manifestazioni da espletarsi al di
fuori delle aree destinate a spettacolo e che soddisfano i requisiti indicati
all’art. 12 del presente regolamento:
1)
relazione tecnico
descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche
costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta
da un tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.89/1998,
2)
una pianta
dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli
edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
3)
attestazione
dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50,00.
Qualora l’attività
temporanea abbia una durata superiore ai 3 giorni, dovrà essere inoltre
prodotta :
4)
una relazione che
attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per
la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell’art.
16 della L.R. n.89/1998,
L’Ufficio competente accertata la sussistenza delle
condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell’autorizzazione.
Art. 15
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI
CUI AL PUNTO 3.3 DI CUI ALLA
DELIBERA N.77/22.2.2000 DEL C.R.T.
Qualora il legale rappresentante dell'attività' rumorosa a
carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario
indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di
autorizzazione in deroga in bollo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della
attività corredata dalla documentazione sotto indicata in duplice copia:
1.
relazione descrittiva
dell’attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi
dell’art. 16 della L.R. n.89/1998 che comprenda:
1)
un elenco degli
accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione,
2)
una pianta
dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli
edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati,
3)
per i cantieri una
relazione che attesti l’eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di
limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione
sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa
nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87,
D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92),
4)
la relazione dovrà
inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l’eventuale
articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o
del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle
attività diverse previste,
5)
attestazione
dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 100,00.
L’ufficio competente, valutate le motivazioni e sentito il
parere della A.S.L. n.2, rilascia l’autorizzazione in deroga all’esercizio
dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.
Art. 16
REGISTRO DELLE
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
Il Comune conserva un registro delle Autorizzazioni in
Deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.
TITOLO
IV
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI
ART.17
SANZIONI
Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle
sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95. Sono fatte salve le
sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto
dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.
ART.18
SOSPENSIONE E REVOCA
DELLE AUTORIZZAZIONI
Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui
al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti
leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e
della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai
limiti fissati dalla normativa.
La persistente e ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti
dalla normativa vigente e dal presente regolamento, comporta la revoca
dell’Autorizzazione in Deroga .
ART. 19
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento sostituisce, modifica e revoca tutte
le disposizioni contenute negli atti e/o regolamenti, attinenti le competenze
dell’Amministrazione Comunale in materia di acustica.