Prot. n. /

                                                                                                                               Prot. Segr. n. 483/2004

            

COMUNE DI LUCCA

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE

 

 

  DELIBERAZIONE N. 108

     SEDUTA DEL 25.11.2004

OGGETTO:

Piano di classificazione acustica del territorio comunale - Definitiva approvazione -  Regolamento delle attivita’ rumorose - Approvazione delle modifiche.

 

 

L'anno duemilaquattro e questo giorno venticinque del mese di novembre alle ore 16,15 nella sala consiliare del Comune, convocato nei modi e termini di legge con avvisi scritti notificati agli interessati, giusti referti del messo comunale in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, per trattare in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio.

 

Assume la presidenza il Sig. Piero Andreucci - in qualità di Vice-Presidente, il quale invita il Segretario Generale  Dott. Rosario Celano a fare l'appello, dal quale risultano presenti i seguenti consiglieri: Allegrini Maurizio, Andreucci Piero, Arena Angelo, Azzarà Antonino, Baldocchi Roberto, Barsanti Antonio, Bianchi Emanuela, Bianchi Roberta, Bruni Moreno, Buchignani Ilario, Candelise Filippo, Cappellini Elio, Cellai Massimo, Donati Alfredo, Fabbri Franco, Fava Lido, Gambogi Andrea, Gioffredi Andrea, Lotti Roberto, Marini Daniela, Petri Fabrizio, Puccinelli Mariano, Riccardi Claudio, Sonnenfeld Guglielmo,Tambellini Alessandro, Tessieri Massimo, Tosi Teresa, Zardetto Claudio,

 

ed assenti: Sindaco, Angeli Paolo, Baccelli Marco, Bertini Virginio, Bracciali Luciano, Macera Mauro, Marcacci Serafina, Micheli Luigi, Morelli Giuseppe, Panelli Luciano, Piuppani Danilo, Ravenni Franco, Stefani Luigi.

 

            Sono altresì entrati in momenti diversi gli Assessori: Cavani Ruini Simone, Monticelli Angelo, Marchini Paolo,  Del Grande Valter, Pierotti Olga, Del Mugnaio Renzo, Pierami Giovanni, Moschini Lido, Riccio Domenico, Ghiglioni Gianluca.

           

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri:  Gambogi, Donati, Bianchi Emanuela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adunanza del 25.11.2004                                                     Deliberazione n. 108

 

Oggetto:      Piano di classificazione acustica del territorio comunale - Definitiva approvazione - Regolamento delle attivita’ rumorose - Approvazione delle modifiche.

 

Omissis il verbale fino alla presente delibera.

 

Relazione agli atti

della seduta

 

Premesso:

-       che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 87 del 3.4.2002 ha adottato, in virtù di quanto previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 89 dell’1.12.1998 e successiva delibera C.R.T. n. 77 del 22.2.2000 e contestualmente ha approvato il relativo Regolamento per le Attività Rumorose;

-       che a tale adozione sono seguiti i previsti adempimenti di legge relativi al deposito ed alla pubblicazione del Piano;

-       che con deliberazione n. 44 del 10 aprile 2003 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 5 - 3° comma della sopracitata L.R. n. 89 dell’1.12.1998, le controdeduzioni in merito alle n. 7 osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del P.C.C.A.;

-       che con nota del 5.5.203 il P.C.C.A., così come modificato in seguito delle osservazioni ricevute, è stato trasmesso, ai sensi della normativa sopra specificata, alla Regione ed alla Provincia per l’acquisizione del parere di conformità del progetto di Piano ai criteri ed indirizzi di cui alla delibera C.R.T. n. 77/2000;

-       che la Regione con comunicazione pervenuta in data 23.6.2003 ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi relativamente ad alcuni aspetti del Piano, rilevando, fra l’altro, che per alcuni ricettori sensibili ricadenti all’interno di aree ad intensa attività umana (classe IV), non è stata prevista l’adozione dei necessari piani di risanamento;

-       che la Provincia, con nota del 4.7.2003, condividendo le osservazioni rilevate in sede regionale ha segnalato, tra l’altro, la necessità di una valutazione della classificazione delle aree confinanti con il comune di Pescaglia;

 

Considerato, che conseguentemente a quanto rilevato, è stato proceduto da parte dell’Ufficio competente ad effettuare un compiuto riesame del Piano adottato e che in data 26.1.2004 sono stati forniti alla Regione ed alla Provincia le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti unitamente ad una copia completa del P.C.C.A. opportunamente adeguato al fine di  conseguire il parere di conformità;

 

Vista la delibera n. 251 del 22.3.2004 con la quale la Giunta Regionale esprime, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 89/1998, il parere di parziale conformità del progetto di P.C.C.A. ai criteri ed indirizzi di cui alla delibera del C.R.T. N. 77/2000 - parte I, con le seguenti prescrizioni:

 

1.  “nella cartografia per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto  deve essere rispettato il colore del tratteggio di cui alla tabella 2 della parte I della delibera. C.R. n. 77/00, cioè il tratteggio della classe di appartenenza in nero con fondo bianco;”

2.  “nella cartografia e nel relativo elenco riportato nella relazione di accompagnamento va indicato il ricettore sensibile posto in via Fregionaia n. 418 denominato “i Tigli” dove è presente una casa famiglia per disabili gestita dalla ASL di Lucca”;

 

Vista la delibera n. 74 del 30.3.2004 con la quale la Giunta Provinciale esprime, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 89/1998, il parere di conformità del progetto di P.C.C.A. ai criteri ed indirizzi di cui alla delibera del C.R.T. N. 77/2000 - parte I, con le seguenti prescrizioni:

3.  “nella cartografia per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto deve essere rispettato il colore del tratteggio di cui alla tabella 2 della parte I della delibera. C.R. n. 77/00;”

4.  “nella cartografia e nel relativo elenco riportato nella relazione di accompagnamento va indicato il ricettore sensibile posto in via Fregionaia n. 418 denominato “i Tigli” dove è presente una casa famiglia per disabili gestita dalla ASL di Lucca”;

 

Atteso che con l’occasione è stato proceduto da parte dell’Ufficio preposto ad apportare alcune modifiche al Regolamento delle Attività Rumorose, già approvato dal C.C. in sede di adozione del P.C.C.A., per rendere più esplicite alcune delle norme in esso contenute; in particolare, sono stati integrati gli artt. 4 - 8 - 9 e 14 con le parti scritte in carattere corsivo nel testo del Regolamento, in atti;

 

Ritenuto di proporre, per semplicità operativa, l’approvazione dell’intero testo regolamentare con le modifiche sopraindicate;

 

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                Si dà atto che i consiglieri comunali del gruppo “l’Ulivo per Lucca” e “Rifondazione Comunista” abbandonano l’aula;

 

                Vista la relazione agli atti;

 

Vista la proposta licenziata dalla Giunta Municipale inerente la definitiva approvazione del Piano per la classificazione acustica del territorio comunale predisposto secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale n. 89 dell’1.12.1998 e successiva delibera C.R.T. n. 77 del 22.2.2000, adottato con precedente deliberazione C.C. n. 87 del 3.4.2002, successivamente modificato, in conseguenza delle osservazioni ricevute, con propria deliberazione n. 44 del 10.4.2003 e per ultimo adeguato conformemente alle osservazioni e prescrizioni avanzate dalla Regione e dalla Provincia in sede di espressione del parere previsto dall’art. 5 della L.R. n. 89/1998;

 

Preso atto delle modifiche esplicative proposte al Regolamento per le attività rumorose, già approvato contestualmente all’adozione del P.C.C.A;

 

Udita la relazione dell’Assessore Pierami;

 

Uditi gli interventi dei consigliri Sonnenfeld, Riccardi e Fabbri;

 

Udita la replica dell’Assessore Pierami;

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici nella seduta del 15.9.2004;

 

            Dato atto che con nota prot. n. 45302 del 30.7.2004 è stato richiesto ai Consigli di Circoscrizione il parere di cui all’art. 20 del regolamento sui Consigli di Circoscrizionee che, nel termine assegnato, sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Circoscrizioni;

 

            A seguito di votazione effettuata mediante procedimento elettronico cui partecipano n. 26 consiglieri comunali: Macera Mauro, Fava Lido, Petri Fabrizio, »Arena Angelo, Tessieri Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Baldocchi Roberto, Tosi Teresa, Micheli Luigi, Sonnenfeld Guglielmo, Marini Daniela, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Bruni Moreno, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Stefani Luigi, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Morelli Giuseppe, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro;

 

            Astenuti n. 6 consiglieri (Tosi Teresa, Micheli Luigi, Sonnenfeld Guglielmo, Gioffredi Andrea, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro). Con n. 18 voti favorevoli, non risultando aver votato votato n. 2 consiglieri (Marini Daniela, Bianchi Emanuela);          

 

DELIBERA

 

1          di approvare per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 5 - IVcomma della L.R. n. 89 dell’1.12.1998 il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale composto dai seguenti elaborati, integrati in conformità alle prescrizioni di cui alla delibera G.R.T. n. 251 del 22.3.2004 ed alle prescrizioni di cui alla delibera G.P. n.74 del 30.3.2004 in premessa indicate:

-       relazione illustrativa;

-       quadro d’insieme in scala 1:25.000 riportante la suddivisione nelle diverse classi acustiche raffigurate nei colori convenzionali indicati dalla delibera C.R.T. n. 77/2000;

-       n. 10 corografie in scala 1:10.000;

-       n. 1 fascicolo con estratti planimetrici in scala 1:2.000;

 

2          di approvare, secondo quanto in premessa indicato, le modifiche ed integrazioni, scritte in carattere corsivo, riguardanti gli artt. 4, 8, 9 e 14 del Regolamento delle Attività Rumorose, già approvato dal C.C. in sede di adozione del P.C.C.A., costituito da n. 19 articoli, dando atto, che per motivi di semplificazione e trasparenza, il nuovo testo regolamentare è da intendersi quello allegato al presente atto;

 

3          di prendere atto che responsabile del procedimento è il dirigente del Settore dipartimentale n. 8,  Arch. Maurizio Tani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

COMUNE DI LUCCA

SETTORE 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 1         - Campo di applicazione

Articolo 2         - Classificazione acustica e limiti di rumore

Articolo 3         - Piani aziendali di risanamento acustico

Articolo 4         - Valutazione di impatto acustico

Articolo 5         - Valutazione previsionale di clima acustico

 

 

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

 

Articolo 6         - Definizioni e deroghe

Capo 1

NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN CLASSE III°, IV° E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA

Articolo 7         - Impianti ed attrezzature

Articolo 8         - Orario e durata dei lavori

Articolo 9         - Limiti massimi

Articolo 10       - Emergenze

Sezione 2

Attività temporanee e manifestazioni da effettuarsi nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto ed in altre aree non destinate a tale scopo

 

Articolo 11       - Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a

                         spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Articolo 12      - Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree

             destinate

Articolo 13       - Attività temporanee e manifestazioni che non rientrano in

                         nessuno dei casi precedenti

Capo 2

AUTORIZZAZIONI

Sezione 1

PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA’ RUMOROSA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

 

Articolo 14       - Modalità di presentazione delle comunicazioni di inizio di attività

e di domande per il rilascio delle Autorizzazioni in deroga di tipo  semplificato.

Articolo 15       - Modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni

  in deroga di cui al punto 3.3 di cui alla Del. CRT n.77del 22.2.2000

Articolo 16       - Registro delle Autorizzazioni in deroga

 

 

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO

 

Articolo 17       - Sanzioni

Articolo 18       - Sospensione e Revoca delle Autorizzazioni

Articolo 19       - Disposizioni Finali


 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

1.      Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

2.      Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

 

 

ART. 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

 

1        Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

 

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

 

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

 

Classi di destinazione d'uso del territorio            Tempi di riferimento:

diurno (6.00-22.00)        notturno (22.00-06.00 )

 

I.                     aree particolarmente protette                    45                                   35

II.                   aree prevalentemente residenziali            50                                   40

III.                  aree di tipo misto                                        55                                   45

IV.               aree di intensa attività umana                    60                                   50

V.                 aree prevalentemente industriali               65                                   55

VI.               aree esclusivamente industriali                 65                                   65

 

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

 

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.


Classi di destinazione d'uso del territorio            Tempi di riferimento:

diurno (6.00-22.00)       notturno (22.00-06.00 )

 

I.                     aree particolarmente protette                    50                               40

II.                   aree prevalentemente residenziali            55                               45

III.                  aree di tipo misto                                        60                               50

IV.               aree di intensa attività umana                    65                               55

V.                 aree prevalentemente industriali               70                               60

VI.               aree esclusivamente industriali                 70                               70

 

Valori limite differenziali di immissione

 

I valori limite differenziali di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

 

·        5 dB nel periodo diurno

·        3 dB nel periodo notturno

 

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

a)     nelle aree classificate nella classe VI;

b)     se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

c)      se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

d)     al rumore prodotto da:

·        dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

·        da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

·        da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

 

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

 

I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

 

Classi di destinazione d'uso del territorio            Tempi di riferimento:

diurno (6.00-22.00)      notturno (22.00-06.00 )

 

I.                     aree particolarmente protette                    47                               37

II.                   aree prevalentemente residenziali            52                               42

III.                  aree di tipo misto                                        57                               47

IV.               aree di intensa attività umana                    62                               52

V.                 aree prevalentemente industriali               67                               57

VI.               aree esclusivamente industriali                 70                               70

 

 


 

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

 

Valori di attenzione: il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente.

 

a)     se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b)     se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

 

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

 

 

ART. 3

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

 

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Lucca e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.2.

 

 

ART. 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

 

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

 

Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

q       opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.349/1986;

q       aeroporti, aviosuperfici, eliporti

q       strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;

q       discoteche

q       circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

q       impianti sportivi e ricreativi;

q       ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

 

I richiedenti il rilascio

 

q       di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

q       di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

q       di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

 

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

Sono esclusi dall’obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico i richiedenti istanze di autorizzazione, concessione o denunce di inizio attività relative ad attività commerciali quali: vendita al dettaglio (con esclusione dei centri commerciali polifunzionali), commercio all’ingrosso e commercio per conto terzi.

Per lo snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, agli interventi di cui alle fattispecie previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l’impatto acustico dell’attività sia prevedibilmente poco significativo, è applicabile la procedura dell’autocertificazione da effettuarsi congiuntamente dal titolare dell’impresa e/o legale rappresentate e da un professionista  tecnico in acustica sull’apposita modulistica concertata con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana – ARPAT.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

 

 

ART. 5

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

 

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito indicati, sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

 

·        scuole e asili nido;

·        ospedali, case di cura e di riposo;

·        parchi pubblici urbani ed extraurbani;

·        nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L.447/95

 

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

 

 

ART. 6

DEFINIZIONI E DEROGHE

 

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

 

 

 

CAPO 1 - NORME TECNICHE

 

 

Sezione 1

 

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN CLASSE III,IV E V, NON IN PROSSIMITA’ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA.

 

 

ART. 7

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

 

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e compatibilmente con la sicurezza del cantiere, gli avvisatori acustici dovranno essere utilizzati in modo limitato se non sostituibili con altro tipo luminoso.

 

 

ART. 8

ORARIO E DURATA DEI LAVORI

 

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Nel caso in cui i lavori rumorosi interessino un fabbricato composto da più unità immobiliari, almeno in parte occupate, l’attivazione dei macchinari e/o attività rumorosi è consentita dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Nel caso in cui, particolari esigenze richiedano l’espletamento dell’attività rumorosa in una fascia oraria diversa da quelle sopraindicate, l’Amministrazione comunale, riconoscendo la validità delle motivazioni addotte,  può concedere una deroga.

I lavori non dovranno superare la durata massima di 20 giorni lavorativi.

 

ART.9

LIMITI MASSIMI

 

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

Le attività che si prevede possano superare i limiti di zona previsti dal P.C.C.A. , ma che rientrino nelle condizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento,  sono soggette ad autorizzazione in deroga di tipo semplificato secondo le modalità previste al successivo articolo 14.

 

ART. 10

EMERGENZE

 

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

 

 

 

Sezione 2

 

ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE  A SPETTACOLO  A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO ED IN ALTRE AREE NON DESTINATE A TALE SCOPO.

 

 

ART. 11

ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE  A SPETTACOLO  A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

 

La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata sotto velato bianco con bordi e tratteggio verticale in nero nella cartografia allegata al Piano di Classificazione Acustica.

 

LIMITI MASSIMI :

Internamente all’area:

Il limite massimo di emissione da non superare è di 75 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

 

Esternamente all’area:

I limiti massimi coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori più disturbati o più vicini. Non si considerano i limiti differenziali.

 

2.      GIORNI : Tutti

 

3.      ORARIO DELL’ATTIVITÀ :

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – fatti salvi casi specifici -

 

 

ART. 12

ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE

AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE

 

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

 

1.      LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE :

 

70 dB) dalle ore 10.00 alle ore 22.00

60 dB) dalle ore 22.00 alle ore 24.00

 

2.      GIORNI : Tutti

 

3.      DURATA:

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell’anno, anche se riferiti a sorgenti od eventi diversi tra loro.

 

4.      ORARIO DELL’ATTIVITÀ:

      Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – fatti salvi casi specifici -

 

 

ART. 13

ATTIVITA’ TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIETRANO IN

NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

 

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell’autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell’attività redatta da un tecnico competente. La relazione, secondo quanto previsto al successivo art. 15, dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l’articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all’indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione.

 

 

CAPO 2 – AUTORIZZAZIONI

 

Sezione 1

 

PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA’ RUMOROSA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

 

 

Art. 14

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

 

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale che supera i limiti di zona previsti dal P.C.C.A., ma che rientra nelle condizioni stabilite al Capo 1 - Sezione 1 ed alla Sezione 2, artt. 11 e 12, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività rumorosa, presentando specifica istanza in bollo, corredata dalla documentazione sottoindicata.

 

1.      Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi:

1)     relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta,

2)     elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92) ,

3)     elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo,

4)     pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione,

5)     attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50,00.

 

I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell’art.16 della L.R. 89/1998.

Qualora la durata del cantiere non superi i 5 giorni lavorativi è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell’attività della sola istanza in bollo con la quale viene richiesta l’autorizzazione al superamento  dei limiti di zona e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, corredata della ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti pari a € 50,00.

In assenza di specifica comunicazione da parte del Comune nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’autorizzazione richiesta si intende concessa.

 

Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all’aperto:

1)     dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni  stabilite dall’art. 11 del presente regolamento.  

2)     elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l’ulteriore limitazione del disturbo.

3)     attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50,00.

 

2.      Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni da espletarsi al di fuori delle aree destinate a spettacolo e che soddisfano i requisiti indicati all’art. 12 del presente regolamento: 

1)     relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da un tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.89/1998,

2)     una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

3)     attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50,00.

 

Qualora l’attività temporanea abbia una durata superiore ai 3 giorni, dovrà essere inoltre prodotta : 

4)     una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.89/1998,

 

L’Ufficio competente accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell’autorizzazione.

 

 

Art. 15

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI CUI AL PUNTO 3.3 DI CUI ALLA

DELIBERA  N.77/22.2.2000 DEL C.R.T.

 

Qualora il legale rappresentante dell'attività' rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività corredata dalla documentazione sotto indicata in duplice copia:

1.      relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.89/1998 che comprenda:

1)     un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione,

2)     una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati,

3)     per i cantieri una relazione che attesti l’eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92),


4)     la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l’eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste,

5)     attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 100,00.

 

L’ufficio competente, valutate le motivazioni e sentito il parere della A.S.L. n.2, rilascia l’autorizzazione in deroga all’esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.

 

 

Art. 16

REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

 

Il Comune conserva un registro delle Autorizzazioni in Deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

 

 

 

 

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

ART.17

SANZIONI

 

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.

 

 

ART.18

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

 

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

La persistente e ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, comporta la revoca dell’Autorizzazione in Deroga .

 

 

 

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

 

Il presente Regolamento sostituisce, modifica e revoca tutte le disposizioni contenute negli atti e/o regolamenti, attinenti le competenze dell’Amministrazione Comunale in materia di acustica.